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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9-bis.0100. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
9-bis.0100.

  Dopo l'articolo 9-bis aggiungere il seguente:
  Art. 9-ter. – (Attuazione dell'articolo 8 dello Statuto contribuente in materia di compensazione delle partite di credito e debito verso la P.A., ivi compresi i crediti di fornitura). – 1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:
   «Art. 17-bis. – (Compensazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i soggetti detentori di crediti in carico alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi quelli certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, per i quali siano decorsi i termini per la liquidazione, di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento ed il Consiglio europeo, del 16 febbraio 2011, possono compensare anche parzialmente tali importi con le somme a qualsiasi titolo dovute alle amministrazioni medesime. Resta l'obbligo del debitore di saldare la parte residua nei termini e con le modalità di legge, contrattuali e convenzionali previste.
  2. Sono compensabili le partite di credito e debito in essere con amministrazioni diverse. A tal fine il creditore, in sede di pagamento delle somme dovute alle pubbliche amministrazioni, dichiara il credito che intende compensare, avvalendosi di una specifica certificazione obbligatoriamente emessa dall'amministrazione debitrice, anche per il tramite della Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus).
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.».

  2. Al fine di sopperire alle deficienze di cassa delle amministrazioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è costituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un Fondo di compensazione per le partite di debito e credito relative al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, cui sono assegnati 10 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, oltre ad una dotazione di risorse proprie stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima, non inferiore a 10 miliardi di euro. Il Fondo opera sino a concorrenza delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.
  3. Il Fondo, avvalendosi del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE Plus), eroga alle amministrazioni le cui entrate si siano ridotte in conseguenza del regime di compensazione le somme corrispondenti alla copertura delle mancate entrate. Per tale servizio al Fondo è corrisposto un interesse pari al tasso d'interesse legale, oltre a quanto previsto, in caso di compensazione dei crediti di fornitura, degli interessi per ritardato pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE del Parlamento ed il Consiglio europeo, del 16 febbraio 2011, posto a carico dell'amministrazione il cui ritardo di pagamento ha generato la compensazione, che è tenuta alla restituzione alla Cassa delle somme anticipate al momento in cui le risorse siano rese disponibili. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e le altre amministrazioni eroganti possono ridurre i trasferimenti alle amministrazioni in ritardo di pagamento sino a concorrenza di quanto spettante alla Cassa.
  4. Il Fondo opera secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 in quanto compatibili. Resta salva la possibilità di cessione crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, prevista ai sensi dell'articolo 37 medesimo. A tal fine per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato su tali crediti di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, citato, è incrementata di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse individuate dal comma 2.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 2, 3 e 4. Con il medesimo decreto sono individuate le misure da adottare nel caso in cui le risorse erogate siano superiori a quelle disponibili.
  6. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «verificano, anche in via telematica,» sono aggiunte le seguenti: «entro il termine di 30 giorni,»;
   b) le parole: «, non procedono al pagamento e», sono sostituite dalle seguenti: «procedono alla compensazione per un numero di cartelle il cui valore si avvicini al dovuto, oltre il quale».

  7. Al comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di compensazioni che presentano profili di rischio, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle parole: «L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento o di richieste di compensazione di cui agli articoli 17, 17-bis, 18 e 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
  8. Sino alla definitiva implementazione del SIOPE, sono applicabili le disposizioni sulla ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazione mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 10.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le modalità previste dal comma 10.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9, pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.