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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.100. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
4.100.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate – Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
  1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

ident. 4.9.