Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Gli Enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo con apposita delibera assunta dai relativi organi.