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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.04. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
25.04.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

  1. Negli anni 2019-2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionali, in essere al 31 dicembre 2018 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
  2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
  3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2019-2020, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo.
  4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2019-2020, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.