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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.011. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
25.011.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Modifica all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime fiscale agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia e misure in favore delle famiglie e delle imprese)

  1. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:
  «Art. 24-bis. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). – 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
  2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'opzione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
  3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
  4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
  5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 5.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».