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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-decies.106. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
25-decies.106.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, nel limite di 5.000,00 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/ 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle tasse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.