stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24-ter.4. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
24-ter.4.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro» e le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
   b) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
   c) al comma le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e le parole: «1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».

  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.”.