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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21-ter.01. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
21-ter.01.

  Dopo l'articolo 21-ter, aggiungere il seguente:

Art. 21-quater.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410)

  All'articolo 2, comma 2-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, purché le predette società assumano come oggetto sociale gli scopi indicati all'articolo 2602 c.c.».