Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:
2-quater. All'articolo 29 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'attivo della banca popolare non può superare il limite stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2-quinquies. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine stabilito con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 29, comma 2-bis».