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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.015. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20.015.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui al presente articolo.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.