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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.01. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20.01.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni per l'esenzione del pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico)

  1. Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita.
  2. Il blocco di cui al comma 1 è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione.