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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.03. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.03.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Proroga del contratto di locazione di immobili)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4. Il richiedente la registrazione di un contratto di locazione di immobile, soggetto a rinnovo automatico dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dalla legge 27 luglio 1978 n. 392, può avvalersi della facoltà di registrare il contratto per l'intera durata contrattuale comprensiva già del rinnovo tacito. In tale ultima ipotesi, l'imposta di registro potrà essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intero periodo registrato (durata del contratto e durata del rinnovo di legge) e l'eventuale opzione per il regime previsto dall'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sarà valida, salvo espressa revoca per l'intero periodo registrato».
  2. Al comma 3, primo e secondo periodo, di conseguenza, aggiungere dopo le parole: «l'intera durata contrattuale» le parole: «ovvero l'intero periodo di cui al comma 4».