Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente articolo:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti).
1. Fermi restando il valore del costo della materia prima e il valore del margine lordo così come già individuati dalla normativa vigente, il valore delle accise sui carburanti da autotrazione non può superare la somma di questi.