Dopo l'articolo 16-septies aggiungere il seguente:
Art. 16-octies.
(Scadenza spesometro transfrontaliero dal 2019)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti non interessati oppure che non intendono avvalersi dalle semplificazioni di cui all'articolo 4, l'adempimento può essere eseguito con unica trasmissione annuale entro il 28 febbraio dell'anno successivo. ».