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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15-bis.03. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
15-bis.03.

  Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.
(Termini temporali in materia di dichiarazioni fiscali)

  1. Fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto ministeriale del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati concludono le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto entro il 23 luglio di ciascun anno.
  2. A seguito di un eventuale rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate di contratti di locazioni di beni, dichiarazioni e comunicazioni comunque denominati trasmessi telematicamente, l'intermediario incaricato alla trasmissione, dopo aver rimosso le cause che ne hanno determinato il rigetto, è tenuto a ripetere la trasmissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione. In caso di esito positivo, la trasmissione si intende effettuata il giorno della prima trasmissione telematica.