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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.100. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
14.100.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.».