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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.19. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
10.19.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
  1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per le spese documentate sostenute per l'utilizzo di programmi utili alla generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche per un importo complessivamente non superiore a 200 euro annui, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.”.