Al comma 1, capoverso, comma l-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sanzione è esclusa per gli assegni che presentano una sola girata.
Conseguentemente:
all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili;
modificare i totali previsti dal presente comma 3.