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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-decies.107. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
25-decies.107.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Ministero del Tesoro, sono sostituite dalle seguenti: »Ministero dell'Economia e delle Finanze«;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
»Le disponibilità del Fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, nel seguente modo:
   1) Il 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
   2) Il 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
   3) Il 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.