Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di ottemperare alle disposizioni del Regolamento UE 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, a decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute relativamente alla certificazione aziendale e all'etichettatura dei prodotti biologici, nel limite di 5.000,00 euro annui.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle tasse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.