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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-decies.101. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
25-decies.101.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione, a partire dal 1o gennaio 2020, dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. I risparmi derivanti dalla presente disposizione confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  10-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 10-bis, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.