stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25-decies.0101. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
25-decies.0101.

  Dopo l'articolo 25-decies, aggiungere il seguente:
  Art. 25-decies. 1. (Esenzione dalla Tassa sulle concessioni governative sulla licenza di pesca). 1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi della scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  3. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al precedente comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  5. Nel caso di procedura amministrativa relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi delle pertinenti norme in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento. Ai fini di eventuali controlli delle Autorità di controllo è sufficiente esibire copia dell'istanza già presentata.