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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 24-quater.1. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
24-quater.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: settembre e ottobre con le seguenti: settembre, ottobre e novembre;

  Conseguentemente:
   al comma 1, sostituire le parole:
474,6 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 600 milioni di euro per l'anno 2019;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2018, n. 266, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda relativi ad immobili ubicati nei suddetti comuni, dei quali risultano essere proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, individuati secondo le modalità dell'articolo 6 dell'ordinanza del Capo della Protezione civile 15 novembre 2018 n. 558 con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, sono sospesi sino al 30 giugno 2019:
   1) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
   2) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte dell'agenzia della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
   3) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
   4) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
   5) la sospensione dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
   6) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che siano danneggiati e che abbiano sede o operino nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dalle calamità rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;
   7) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2019;
   8) il pagamento delle fatture riferite ai servizi nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in relazione alle quali la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per il periodo a decorrere dal 28 ottobre al 2018 al 30 giugno 2019, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
   9) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

  1-ter. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni individuati ai sensi del comma 1-bis, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 novembre 2018 e fino al 30 giugno 2019. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  1-quater. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 29 ottobre 2018 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati ai sensi del comma 1-bis non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.
  1-quinquies. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle aree e per i soggetti individuati dal comma 1-bis:
   1) i termini di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e di presentazione della relativa SCIA parziale previsti dalla lettera i) del comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2019 e al 30 giugno 2019;
   2) non operano i limiti in materia di durata della prestazione di lavoro, di tipologia di lavoratori utilizzabili, nonché di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti per le prestazioni di lavoro occasionali nel settore del turismo di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

  1-sexies. Una quota pari a 50 milioni per l'anno 2019 delle risorse di cui al presente articolo, da ripartire in relazione ai danni effettivamente subiti, è destinata alle aree individuate ai sensi del comma 1-bis delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige per il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, per il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nonché a misure in favore delle imprese forestali volte a sostenere il prezzo del legno.
  1-septies. Nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
   a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1;
   b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
   c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 14;
   d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
   e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione;
   f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa di a 40 milioni per l'anno 2018, 600 (474,6) milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 587 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi dal 1 a 8.»”.
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) quanto a 125,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.
   modificare i totali previsti.