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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.017. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20.017.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri)

  1. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.
  2. I percettori dei redditi di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli ex lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  4. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.