stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.012. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20.012.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Riduzione dell'aliquota IVA)

  1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter”) è aggiunto il seguente:
  1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
   b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 478 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione recata dal comma 4.
  4. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dell'1 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede a rideterminare – nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate per la copertura finanziaria dei maggiori oneri – le misure del prelievo erariale unico di cui al comma 4.