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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.07. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.07.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 il reddito di lavoro autonomo conseguito dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, può essere assoggettato alle aliquote di cui all'articolo 11 del testo Unico ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
  2. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori impiegati nell'esercizio di attività professionali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 31 dicembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo delle spese del personale deducibile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
  3. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2019, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.