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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.017. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.017.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Esenzione IMU per i cittadini italiani residenti all'estero)

  1. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: ”A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, titolari di trattamento pensionistico italiano, e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.