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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-quinquies.0101. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20-quinquies.0101.

  Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Contrasto dell'evasione fiscale nell'ambito prestazioni professionali da rendere alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal testo unico sull'edilizia).

  1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia e al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
  2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere a), b) c) e d) dell'articolo 1, comma 910 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o all'ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.
  4. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della documentazione di cui al comma 3 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.