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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20-bis.1. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
20-bis.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 25-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non si applica alle azioni dei soggetti di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il cui valore di sottoscrizione o di acquisto sia, anche cumulativamente a quello delle azioni già possedute, non superiore alla quota minima eventualmente stabilita nello statuto della banca per diventare socio, e in assenza di questa, sia comunque non superiore a mille euro.