Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui carburanti)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ogni maggior introito fiscale derivante dall'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.