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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.5. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
17.5.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «6-quinquies» aggiungere il seguente:
  6-sexies. Alle farmacie pubbliche e private è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020, un credito dalle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 500,00, per l'acquisto di hardware e software atti al controllo anticontraffazione, ai sensi dell'articolo 73 comma 1, lettere p-bis) e s-bis) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/83/CE e degli articoli 10 e 11 del Regolamento Delegato UE 2016/161 della Commissione, il medesimo credito di imposta è riconosciuto per l'anno 2019 agli esercizi autorizzati alla vendita di medicinali veterinari con obbligo di ricetta medica, per l'acquisto di hardware e software atti alla dispensazione dei suddetti farmaci, ai sensi dell'articolo 118 comma 1-bis) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017 e dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 108 del 2018. Per l'attuazione del presente comma il credito d'imposta è utilizzabile nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019.