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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.03. in Assemblea riferita al C. 1408

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/12/2018  [ apri ]
17.03.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Contrasto all'utilizzo fraudolento di attestati fittizi)

  1. Al fine di contrastare l'utilizzo fraudolento di attestati fittizi, l'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

  1. È punito con la reclusione da quattro anni a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
  3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 150.000 euro, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.».
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: «da un anno e sei mesi a sei anni», sono sostituite con le seguenti: «da quattro anni a otto anni»”.