Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)
1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 40.0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.