Sostituirlo con il seguente:
Art. 10
(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 909, 915, 917, 918 e 920, sono abrogati;
b) al comma 916, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1o gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data», sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2019.».
Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 26, comma 1, sono ridotti di 250 milioni di euro.