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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
8.1.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di chiedere ai comuni e alle città metropolitane comunicazioni e dati già in possesso di un'altra amministrazione pubblica salvo quanto previsto dal comma 2. Dalla medesima data cessano di applicarsi le disposizioni vigenti in contrasto con il presente comma.
  2. I responsabili dell'anticorruzione della stazione appaltante comunicano senza indugio l'avvenuto deposito dei dati di cui all'articolo 1, comma 16, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, al sindaco o al presidente di provincia ogni sei mesi. Nel caso dei consigli comunali e provinciali, il segretario generale provvede a dare notizia alle rispettive assemblee dell'avvenuto deposito e della ricevuta dell'Anac che attesta la correttezza del file informatico depositato entro la prima seduta utile successiva alle suddette scadenze. Nel caso di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, l'informazione di cui al periodo precedente viene fornita dal direttore generale, se presente nella pianta organica, o dal presidente del consiglio di amministrazione ai titolari di quote nella prima riunione utile successiva alle scadenze. In caso di mancato o errato deposito, il sindaco o il presidente della provincia, nonché il responsabile amministrativo degli enti di cui al periodo precedente segnalano senza indugio all'Anac ed alla prefettura le anomalie ravvisate nella procedura prevista dalla legge, e convocano entro 10 giorni l'organo esecutivo o il consiglio di amministrazione per effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente periodo l'Anac segnala alla Corte dei Conti il mancato rispetto dell'obbligo quale illecito disciplinare indirizzato all'ufficio di cui all'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e agli organi di vigilanza (OIV) dell'amministrazione interessata ai fini dell'attuazione delle altre forme di responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.