Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge del 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 19 è sostituito dal seguente:
«19. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
b) i commi da 20 a 22, da 25 a 39 e 42 sono abrogati;
c) il comma 58 è sostituito dal seguente:
«58. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) i commi da 59 a 78 sono abrogati e al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) la giunta provinciale».