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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
7.1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 19 è soppresso;

   b) i commi 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

   21. Il sindaco metropolitano dura in carica cinque anni e viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio metropolitano, secondo le seguenti modalità:

   a) la circoscrizione per l'elezione del sindaco della città metropolitana coincide con il territorio della città metropolitana;

   b) la scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano. La scheda reca il nome e il cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco scritto all'interno di un apposito rettangolo, sotto al quale è riportato il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio al quale il candidato sindaco ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno sono riportati il nome e il cognome del candidato al consiglio metropolitano che fa parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno;

   c) ciascun elettore può volare per uno dei candidati al consiglio metropolitano o per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nel modo indicato dal primo periodo si intende attribuito soltanto al candidato al consiglio metropolitano o alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio metropolitano a esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi indicati dal terzo periodo si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metropolitano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano;

   d) è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi;

   e) qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui alla lettera precedente, si procede a un secondo turno elettorale di ballottaggio che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al secondo turno di ballottaggio il più giovane di età;

   f) in caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

   g) in caso di ballottaggio, i candidati ammessi al secondo turno mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, entro sette giorni dalla prima votazione, il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati;

   h) la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti all'interno dell'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale sono scritti il nome e il cognome del candidato prescelto;

   i) dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

   22. I consiglieri metropolitani durano in carica cinque anni e sono eletti a suffragio universale e diretto, sulla base di collegi uninominali, secondo le seguenti modalità:

   a) in ogni città metropolitana sono costituiti tanti collegi uninominali quanti sono i consiglieri metropolitani ad essa assegnati. A nessun comune può essere assegnata più della metà dei collegi spettanti alla città metropolitana;

   b) l'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano;

   c) la cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana;

   d) non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che hanno ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengono a nessuna coalizione di gruppi che ha superato tale soglia;

   e) per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti;

   f) le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano hanno conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano;

   g) qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ogni gruppo di candidati;

   h) i restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi della lettera e);

   i) una volta determinato il numero dei seggi che spetta a ciascuno dei gruppi di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere metropolitano i candidati alla carica di sindaco metropolitano risultati non eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che ha ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati;

   j) compiute le operazioni di cui alla lettera precedente, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali;

   k) la cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato;

   l) la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno;

   m) ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore, a un terzo e non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla città metropolitana. In ciascun gruppo, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

   n) per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato. Nessun candidato può accettare la candidatura per più di un collegio;

   o) con il gruppo di candidati collegati devono essere presentati il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tale caso i gruppi devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegati;

   p) all'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati;

   q) all'atto di presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di non aver accettato la candidatura a sindaco o a consigliere in un'altra città metropolitana o a sindaco di un altro comune;

   r) la dichiarazione di presentazione del gruppo e delle candidature collegate alla carica di sindaco metropolitano deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 cittadini elettori residenti in tutti i collegi uninominali della città metropolitana;

   s) per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere fatte anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata;

   t) la dichiarazione di cui alla lettera r) deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da un notaio, i rappresentanti del gruppo presso ogni seggio e presso i singoli uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale;

   u) la presentazione della candidatura deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.

   22-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole “dei consigli comunali” sono inserite le seguenti: “e dei consigli della città metropolitana”;

   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: “dei consigli comunali” sono inserite le seguenti: “e dei consigli della città metropolitana”;

   c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché delle città metropolitane”.

   22-ter. La data per lo svolgimento delle elezioni del sindaco e del consiglio metropolitano è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
   22-quater. Per quanto non disciplinato dai commi 21, 22, 22-bis e 22-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

   c) al comma 24, dopo le parole: “assicurativi di cui agli articoli” è inserita la seguente: “79”;

   d) i commi da 25 a 39 sono abrogati;

   e) al comma 40 le parole da: “Qualora il sindaco” fino alla fine del comma sono soppresse.».