Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Modifiche in tema di difensore civico provinciale e metropolitano)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «possono prevedere», sono sostituite dalla seguente: «prevedono».
2. All'articolo 1, comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) prevede l'istituzione del difensore civico metropolitano con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione della città metropolitana, disciplinando l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale;
d-ter) prevede l'obbligo di stipula di apposita convenzione gratuita tra i difensori civici metropolitani e provinciali e gli enti locali comunali di competenza. In assenza del difensore civico provinciale e/o metropolitano corre l'obbligo di stipula di apposita convenzione gratuita tra il difensore civico regionale e gli enti locali comunali della regione».