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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

  1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e di razionalizzare la formazione d'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale garantendo, nel contempo, un elevato livello di professionalità della figura, l'assetto del corso concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato dalle disposizioni dei commi seguenti, fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
  2. Il corso concorso di formazione di cui al comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica ha una durata di tre mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di un mese, presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.
  3. Nel biennio successivo alla prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso concorso di formazione di cui al comma 2 è tenuto ad assolvere, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  4. I segretari comunali permangono nell'albo regionale di prima iscrizione a seguito del superamento del corso concorso per un biennio a decorrere dalla data di immissione in servizio.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso, per le quali non siano state svolte le relative prove preselettive.

Art. 6-ter.
(Norme in materia di vicesegretari comunali)

  1. Nei comuni nei quali sia vacante la sede di segreteria, qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente anche a scavalco, su richiesta del Sindaco le funzioni del vice segretario di cui all'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere svolte, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo dell'ente locale in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, nelle more di una nuova pubblicizzazione da avviare entro i successivi sei mesi.
  2. Nei casi di cui al comma 1 resta salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente anche a scavalco.