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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407.
(Responsabilità)

   I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
   I sindaci che violano, con dolo o con colpa, i propri doveri, sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti del triplo del compenso annuo percepito.
   L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.».