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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
36.07.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di Fondo garanzia debiti commerciali)

  1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alinea, le parole: «A partire dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno 2023».
  2. Al terzo periodo dell'articolo 1, comma 861, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «all'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2023».
  3. I comuni che abbiano già dato luogo, per l'anno 2021, all'accantonamento previsto dall'articolo 1, comma 862, legge 30 dicembre 2018, n. 145 possono provvedere con variazione di bilancio alla liberazione delle risorse impiegate.
  4. All'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2023».
  5. All'articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023».
  6. All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2021».