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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
36.02.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti degli enti locali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

   a) prevedere la nomina di apposito Commissario straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione del debito dei singoli enti locali e la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

   b) prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari di mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.