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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.011.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
36.011.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Cessione dei crediti)

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze emana le istruzioni per la cessione di crediti di natura tributaria successivi al 2015 dei comuni fino a 15.000 abitanti, portati da titolo esecutivo non soggetto ad impugnazione, individuabili in blocco a società pubbliche di riscossione, stabilendo altresì il corrispettivo percentuale della cessione ed i termini di pagamento in relazione alla natura pro soluto o pro solvendo della stessa, come individuata dall'ente cedente.
  2. L'ente cedente dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sul sito del comune alla sezione amministrazione trasparente e con ogni ulteriore forma di pubblicità idonea a darne la più ampia diffusione.
  3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
  4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.