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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Indennità degli amministratori di enti locali)

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinati ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono aumentati di una percentuale pari al cinquanta per cento per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di una percentuale pari al venticinque per cento per i Comuni con popolazione tra i 15.001 e 250.000 abitanti e di una percentuale pari al dieci per cento per i restanti Comuni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli amministratori dei comuni il cui bilancio rispetta le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 milioni di euro per l'anno 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».