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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
22.2.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni ed integrazioni, non trovano applicazione per gli enti locali che hanno un indebitamento inferiore al 10 per cento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I predetti enti possono conseguentemente svincolare il risultato di amministrazione per la corrispondente quota pari al 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali.