Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Estensione dell'impignorabilità della prima casa agli amministratori locali)
1. All'articolo 76, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche se il debitore ha agito per conto di una pubblica amministrazione.».