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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.9.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/11/2021  [ apri ]
20.9.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni concernenti la limitazione del mandato dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

  1. All'articolo 51 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) la parola: «rieleggibile» è sostituita dalla seguente: «ricandidabile»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.»

   b) al comma 3, sostituire le parole: «È consentito» con le seguenti: «Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito».

  2. L'articolo 1, comma 138, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.