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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.6.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
20.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.
(Disposizioni concernenti la limitazione dei mandati dei sindaci nei comuni di minori dimensioni)

  1. L'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
   2. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
   3. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.».