Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 63, comma 1, numero 1), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento» e le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».