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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 1356

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2021  [ apri ]
19.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Fondo per l'accoglienza residenziale dei minori)

   1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per l'accoglienza residenziale dei minori nelle comunità di tipo familiare e negli istituti di assistenza pubblici o privati, è istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con dotazione di 100 milioni per gli anni 2021 e 2022. Per accoglienza residenziale devono intendersi le strutture assistenziali di carattere residenziale familiare o comunitario; in particolare, le Comunità familiari per minori, le Comunità socio-educative, le strutture di pronta accoglienza per minori, gli alloggi ad alta autonomia, i servizi di accoglienza per bambino genitore, le Comunità multiutenza e le Comunità educative e psicologiche.
   2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo comma, nonché la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».